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Valori aree edificabili

Ultima modifica 23 aprile 2020

Valore aree edificabili ai fini IMU

Ai sensi del co. 746 co. L. 160/2019

Per Area Fabbricabile va intesa l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, in funzione delle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità ed in funzione:

della zona di ubicazione;

dell’indice di edificabilità;

della destinazione d’uso consentita;

degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

L’Area Fabbricabile va assolta ai fini IMU in funzione del “valore venale in comune commercio” al 1’ gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

Il Comune può, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 446/1997, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento dell’ente qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Il Comune e’ legittimato a disconoscere i predetti valori, accertando un maggior valore, qualora l’area sia stata oggetto di compravendita, il cui atto riporta un valore superiore a quello stabilito dall’Ente: pertanto il Comune puo’ derogare ai propri valori di autolimitazione qualora venga a conoscenza di atti pubblici o privati che possono contraddire tali valori tabellari.

Cosi’ come il contribuente puo’ dichiarare un valore inferiore a quello stabilito dal Comune, ed il Comune ritenerlo congruo, in presenza di particolari condizioni del terreno che ne determinino una effettiva minore capacità edificatoria e tali condizioni dovranno essere attestate dal contribuente medesimo mediante una perizia di parte o mediante elementi probatori idonei a dimostrare l’incongruità della pretesa assunta dal Comune.

 


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