Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Ultima modifica 16 febbraio 2021
Dall’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio in maniera consensuale, davanti all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Si possono avvalere della norma tutte quelle coppie:
- che non abbiano figli minori;
- che non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
- che non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- che raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente accordi patrimoniali.