Seguici su
Cerca

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Ultima modifica 16 febbraio 2021

Dall’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio in maniera consensuale, davanti all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di:

  • di residenza di uno dei coniugi,
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Si possono avvalere della norma tutte quelle coppie: 

  • che non abbiano figli minori;
  • che non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • che non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • che raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente accordi patrimoniali.

 

 


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot