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Rinnovo delle concessioni cimiteriali

Ultima modifica 16 febbraio 2024

Argomenti :
Morte

In base a quanto dispostao dal REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA:

 

ART. 66 - Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione NON sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.

2. È consentito il prolungamento di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione della salma.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

3. In deroga al punto 1. è ammesso un unico rinnovo per le sole concessioni il cui contratto di concessione sia stato stipulato entro il 31/12/2017, cioè quelle concessioni stipulate in vigenza del regolamento approvato con C.C. n. 39 del 23/4/1991 e smi e soppresso dal presente. Poichè il predetto regolamento prevedeva il rinnovo si è valutata l’opportunità di continuare a garantire il diritto esistente alla stipula della convenzione.

Il rinnovo è concesso per un numero di anni pari  a 30 (trenta).

Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della concessione originaria e non dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo, che comunque, non può essere presentata prima della scadenza effettiva.

4. Casi speciali: qualora sull’area siano presenti due contratti cimiteriali aventi scadenze diverse, in caso di richiesta rinnovo di uno dei due contratti, la scadenza del rinnovo verrà fissata nella scadenza del contratto più recente.

6. Le concessioni relative a tombe collettive (tombe di famiglia/cappelle) possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per una sola volta e per un periodo di tempo equivalente a quello iniziale della concessione, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Responsabile competente accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione.

7. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione. 

8. Al fine di regolarizzare situazioni esistenti si esplicita quanto segue: le aree che nel passato erano state vendute quali aree singole e per le quali è stato stipulato un unico contratto cimiteriale e sulle quali il concessionario ha posizionato un monumento unico comprendente le due aree, convenzionalmente sono da considerare area doppia e pertanto verranno applicate le tariffe previste per tali aree.

 

domanda-rinnovo-ossario
21-07-2021

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domanda-rinnovo-loculo
21-07-2021

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domanda-rinnovo-area-singola
21-07-2021

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domanda-rinnovo-area-sovrapposizione
21-07-2021

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domanda-rinnovo-area-doppia
21-07-2021

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