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Riconciliazione di coniugi separati

Ultima modifica 20 aprile 2020

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza l’intervento del Giudice, inoltrando apposita richiesta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio. 
I coniugi devono compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. 
L’Ufficiale dello stato civile verifica i dati dichiarati dai coniugi mediante acquisizione d’ufficio dei documenti necessari.  
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata dall’ufficio competente.
La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.

Requisiti richiesti

  • Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio;
  • copia della sentenza od omologa di separazione;
  • documenti di identità;
  • presenza di entrambi i coniugi.
dichiarazione-riconciliazione
21-07-2021

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