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Convivenza di fatto

Ultima modifica 16 febbraio 2021

La Legge 76/2016 articolo 1 comma 36 e seguenti ha regolamentato le convivenze di fatto.

Costituiscono una convivenza di fatto coppie dello stesso sesso o sessi diversi, maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto è da rendersi all’Ufficiale d’Anagrafe su apposito modello.

La convivenza di fatto sarà istituita entro due giorni dalla data della dichiarazione, con effetti giuridici a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il provvedimento di conferma dell’istituzione della convivenza di fatto avverrà quando sarà accertata la sussistenza dei requisiti previsti

 

L’Ufficiale d’Anagrafe annoterà la costituzione della convivenza stessa e potrà rilasciare agli interessati specifica certificazione anagrafica.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla Legge 76/2016, alle due persone costituenti la convivenza di fatto sono riconosciute alcune prerogative:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’Ordinamento Penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute (art. 1 comma 40); in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 comma 41);
  • godono di alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 44), tra cui il diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  • nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, possono godere, a parità di condizioni e ove previsto, del titolo o causa preferenziale dell’appartenenza a un nucleo familiare (art. 1 comma 45);
  • hanno diritti nell’ambito dell’attività di impresa familiare (art. 1 comma 46);
  • sono riconosciute alcune facoltà al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48), tra cui la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti;
  • hanno gli stessi diritti del coniuge, per il risarcimento del danno in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1 comma 49).
dichiarazione-convivenza
21-07-2021

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