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Approfondimenti TARI - Tassa Rifiuti

Ultima modifica 27 maggio 2022

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Istituita con la Legge 147/2013


La TARI, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, e' destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.


Il presupposto

E' la detenzione o il possesso a qualsiasi titolo di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. La TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree.
Il Tributo TARI e' dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra colore che usano in comune le superfici oggetto di tassazione.


La Base Imponibile

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al c. 647 della L. 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assogettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimiilati, al netto dei muri e dei pilastri, escludendo la superficie dei balconi e delle terrazze, ed escludendo la superficie riferita a locali avente un'altezza inferiore a 1,50 m

Per le unità diverse da quelle a deestinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte sulla quale si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattaento in conformità alla normativa vigente.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999 (denominato "Decreto Ronchi").

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base, in basse a TARIFFA GIORNALIERA.

L'occupazione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 gg nel corso dello stesso anno solare.

La Dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, tramite apposito modulo, tramite apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. In particolare relativamente a:

- all'inizio occupazione

- alle variazioni

- alla cessazione dell'utenza

nonche'

- relativamente alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni

- al venir meno delle condizioni per beneficiare delle medesime.

La Dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze Domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- per le utenze Non Domestiche dal soggetto legale rappresentante dell'attività che in esse si svolge.

Se i soggetti indicati non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere espletato dagli eventuali altri occupanti, detentori, possessori, con vincolo di solidarietà.

Il TRIBUTO TARI

e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia svolte (sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999).

La tariffa e' composta da una quota FISSA, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti, ammortamenti ecc.) e da una quota VARIABILE, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del serizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per le utenze domestiche la quota fissa e' determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituzione pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, mentre la quota variabile e' determinata in relazione al numero degli occupanti. Per le unità abitative condotte da soggetti non residenti nel Comune o tenute a disposizione (seconde case) si assume come numero degli occupanti quello di DUE occupanti.

Per le utenze non domestiche la quota fissa e' determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla basae di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, secondo le previsioni di cui al punto 4.3 allegato 1 del DPR 158/1999. La quota variabile e' invece determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4 allegato 1 del DPR 158/1999.


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