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Approfondimenti IMU - Imposta Municipale Unica - da 1.01.2020

Ultima modifica 17 maggio 2023

IMU – Imposta Municipale Unica

(Legge 160 del 27.12.2019 commi da 739 a 783, in vigore da 1.01.2020)

Presupposto:

E’ il possesso ("qualificato" come da previsione c.c.) di immobili, intendendosi per immobili:

i Fabbricati;

le Aree Fabbricabili;

i Terreni Agricoli.

Per Fabbricato si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, e il relativo assolvimento dell’IMU avviene per effetto della relativa rendita catastale.

Costituisce parte integrante del fabbricato, cioe’ ne costituisce la pertinenza, l’area occupata dalla costruzione stessa. La pertinenzialità dell’area va valutata esclusivamente ai fini urbanistici. La pertinenza deve essere accatastata unitariamente all’edificio.

Il fabbricato diviene oggetto passivo IMU dalla data di ultimazione dei lavori e, se antecedente, dalla data di utilizzo del fabbricato stesso.

Tra i Fabbricati non costituisce presupposto impositivo il possesso dell’ “Abitazione principale” o assimilata (fatta eccezione per le abitazioni accatastate in categoria catastale A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di una per categoria), che risultano di fatto esclusi dall'applicazione dell'imposta.

E’ da intendersi “Abitazione Principale” l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Vengono considerate altresi’ “Altre Abitazioni Principali”, fra le altre specificatamente previste dalla norma:

gli “alloggi sociali” come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale;

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, a titolo di diritto di abitazione in capo al genitore medesimo;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, su decisione del singolo Comune, tramite apposito Regolamento.

Per Area Fabbricabile va intesa l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, in funzione delle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’Area Fabbricabile va assolta ai fini IMU in funzione del “valore venale in comune commercio” al 1’ gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

Per Terreno Agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Nel comune di Lomagna i Terreni Agricoli, in quanto ricadenti in “aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9/1993” come pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 141/1993, risultano esenti IMU.

Soggetti passivi:

Sono soggetti passivi IMU, e sono quindi tenuti ad assolvere l’imposta, i “Possessori” di immobili, cioe’ i proprietari e i titolari di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e diritto di superficie) sui predetti immobili, nonche’ i titolari (locatari) di Locazione Finanziaria (leasing).

Decorrenza:

L’IMU va assolta per anni solari - a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria - proporzionalmente alla quote di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per piu’ della metà dei giorni di cui il mese stesso e’ composto e’ computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente.

Agevolazioni e riduzioni:

Fabbricati di interesse storico o artistico: riduzione del 50%;

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: riduzione del 50%;

Unità immobiliari concesse in comodato (a parenti li inea retta entro il 1’ grado che le utilizzano come abitazione principale, in funzione delle apposite e precise prescrizioni di legge): riduzione del 50%;

Abitazioni locate a canone concordato: riduzione del 25%

Versamenti, modalità e scadenze di pagamento:

I versamenti vanno eseguiti in due rate:

la rata di acconto, avente scadenza il 16 giugno di ogni anno, il cui importo deve risultare pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;

la rata del saldo, avente scadenza il 16 dicembre di ogni anno, da intendersi come conguaglio per l’intero anno, sulla base delle aliquote stabilite per l’anno in corso e regolarmente pubblicate sull’apposito Portale da parte del Comune.

oppure in unica soluzione, la cui scadenza coincide con il 16 giugno dell’anno.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con mod. F24 o con le modalità previste da “PagoPa”

L’importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non e’ dovuto e nel medesimo modo non viene riconosciuto ed effettuato il rimborso per il Comune di Lomagna corrisponde a € 10,00 individuali annue.

Dichiarazioni:

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto origine il possesso degli immobili o a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, il contribuente deve presentare, nelle modalità di legge, la Dichiarazione su apposito modello Ministeriale, e tale Dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. I casi per i quali deve essere presentata la Dichiarazione sono quelli stabiliti con Decreto del Mef. In ogni caso la Dichiarazione va presentata, ai fini dell’applicazione dei benefici, in presenza di “Alloggi Sociali”, di “Beni Merce” e di immobili posseduto da personale delle Forze Armate.

Per gli Enti non Commerciali (ENC) la Dichiarazione va resa ogni anno, mediante apposito modello approvato dal MEF.

Rimborsi:

Il contribuente richiede il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune effettua il rimborso entro 180 gg dalla data di presentazione della relativa istanza.

Sanzioni:

In caso di Omesso o Insufficiente Versamento la misura della sanzione applicata dall’ufficio corrisponde al 30% del mancato o insufficiente versamento.

In caso di Omessa Dichiarazione la sanzione applicata dall’ufficio corrisponde al una percentuale compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non versata.

In caso di Infedele Dichiarazione la sanzione applicata dall’ufficio corrisponde ad una percentuale compresa tra il 50% ed il 100% dell’imposta non versata.


 


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