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ELENCHI IMMOBILI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITA' |
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| Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di immobili che hanno perso i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
Premesso che:
§ il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’art. 2 comma 36, come sostituito dal comma 339 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha stabilito, tra l’altro, che l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite da AGEA, procede all’individuazione degli immobili iscritti al Catasto Terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e “richiede ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”;
§ il citato comma 36 stabilisce che gli immobili per i quali si è accertata la mancata dichiarazione in Catasto devono essere riportati in appositi elenchi che devono essere pubblicizzati - presso i Comuni, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, nonché presso le sedi degli Uffici provinciali della stessa Agenzia – per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato dell’Agenzia del Territorio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con questo comunicato, contenente l’elenco dei Comuni interessati, l’Agenzia del Territorio rende noto di aver dato corso ad operazioni di accertamento e, conseguentemente, provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi, presso i Comuni interessati, presso le sedi degli uffici provinciali e sul proprio sito internet, gli elenchi degli immobili per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
§ tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro sette mesi dalla data di pubblicazione del suddetto comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in Catasto Edilizio Urbano, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti;
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